DECRETO 15 marzo 2001
(Pubblicato sulla G.U. del 9.6. 2001- Serie generale n. 132)
Disciplina
delle modalità di presentazione, valutazione e finanziamento dei progetti
di azione positiva per la parità uomo-donna
nel lavoro di cui alla legge
10 aprile 1991, n.125.
- IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA
PREVIDENZA SOCIALE
- di concerto con
- IL MINISTRO DEL TESORO, DEL
BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
- e
IL MINISTRO PER LE
PARI OPPORTUNITA'
-
Vista la legge 10 aprile 1991,
n.125, concernente azioni positive per la realizzazione della parità
uomo-donna nel lavoro;
Visto il decreto
interministeriale 22 luglio 1991 relativo ai progetti di azioni positive
approvati fino all’entrata in vigore del decreto legislativo 23 maggio
2000, n.196;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, che reca disposizioni in materia di
giurisdizione e controllo della Corte dei conti;
Visto il decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 123, recante disposizioni per la realizzazione
degli interventi di sostegno pubblico alle imprese;
Vista la legge 17 maggio 1999,
n. 144, recante, tra l’altro, all’art. 47, comma 1, delega al Governo
in materia di revisione dell’art. 8 nonché della disciplina delle
azioni positive di cui alla
legge 10 aprile 1991, n. 125;
Visto il decreto
legislativo 23 maggio 2000, n.196, emanato in attuazione della predetta
delega, recante tra l’altro disposizioni in materia di azioni positive;
Visti, in particolare,
l’art. 7 relativo alle azioni positive, nonché l’art. 10, comma 1,
che demanda al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto
con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
e con il Ministro per le pari opportunità, di stabilire nuove modalità
di presentazione delle relative richieste di finanziamento, le procedure
di valutazione e di verifica e quelle di erogazione dei finanziamenti
medesimi, nonché i requisiti di onorabilità che i soggetti richiedenti
devono possedere;
Acquisite le indicazioni
fornite dal Comitato nazionale di parità di cui alla sopracitata legge
125/1991, nella riunione del 12 settembre 2000;
DECRETA
Art. 1.
Requisiti del soggetto richiedente
1.
Il soggetto proponente, costituito da almeno due anni, per poter
accedere al finanziamento, deve essere in possesso dei seguenti requisiti
di onorabilità’:
non deve aver riportato
condanne penali, se persona fisica per sé, se persona giuridica per il
rappresentante legale e, ove esistente, per l’amministratore delegato.
Qualora il soggetto proponente sia una
azienda:
non deve essere o essere stata assoggettata a procedure concorsuali negli
ultimi cinque anni.
A tal fine dovrà essere presentata apposita
dichiarazione sostitutiva, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n.15.
Qualora il soggetto proponente
sia un centro di formazione professionale:
deve essere in possesso della certificazione attestante
l’accreditamento, ai sensi della legge 24 giugno 1997,
n. 196, e deve produrre apposita documentazione.
Qualora il soggetto proponente sia una
cooperativa sociale:
deve essere in possesso della certificazione attestante l’iscrizione
all’albo regionale e deve produrre apposita documentazione.
2.
In ogni caso quando per la natura giuridica del soggetto la
normativa vigente richiede l’iscrizione all’albo, la relativa
certificazione deve essere prodotta.
3.
La documentazione di cui ai commi precedenti va allegata alla domanda di
ammissione al beneficio, a pena di improcedibilità dichiarata
d’ufficio.
Art.
2.
Modalità e termini di presentazione delle richieste
1.
I datori di lavoro pubblici e privati, ivi compresi le cooperative e i
loro consorzi, i centri di formazione professionale accreditati, le
associazioni, le organizzazioni sindacali nazionali e territoriali
presentano richiesta – in duplice copia, di cui una in bollo - al
Ministro del lavoro e della previdenza sociale – Comitato nazionale di
parità’ intesa ad ottenere l’ammissione al rimborso totale o parziale
degli oneri finanziari connessi all’attuazione dei progetti di azione
positiva di cui all’art. 2, della legge 10 aprile 1991, n.125.
2.
La domanda di ammissione ai benefici previsti deve recare in allegato il
progetto.
3.
A pena di improcedibilità, detto progetto:
deve essere compilato in base al Programma-obiettivo formulato annualmente
dal Comitato nazionale di parità;
deve essere redatto secondo il modello allegato, che costituisce parte
integrante del presente decreto, e che deve essere compilato debitamente
in ogni sua parte;
deve essere sottoscritto, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 4
della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dal legale rappresentante del
proponente;
deve pervenire in duplice copia, così come tutti gli allegati;
deve essere inoltrato, esclusivamente a mezzo posta con raccomandata con
ricevuta di ritorno, dal 1° ottobre al 30 novembre di ciascun anno che
precede quello in cui si intende realizzare l’iniziativa. Farà fede il
timbro di spedizione postale;
deve recare l’indicazione della tipologia di finanziamento prescelta, di
cui al successivo art. 4.
Tale obbligo non sussiste per le pubbliche amministrazioni.
4.
Alla domanda dovrà inoltre essere allegata, secondo la natura del
soggetto proponente, documentazione pertinente al soggetto medesimo
(statuto e/o atto costitutivo, visura camerale con dichiarazione
antimafia, certificazione di qualità «ISO 9000» per i centri di
formazione professionale che ne siano in possesso ed ogni altro documento
ritenuto opportuno), nonché un sintetico curriculum
dell’attività svolta almeno negli ultimi 2 anni.
5.
I progetti di azioni positive, della durata massima prevista dal Programma
obiettivo, possono essere articolati in fasi temporali, per ciascuna delle
quali devono essere indicati i relativi costi.
Art.
3.
Procedure di valutazione e approvazione
1.
Il Comitato nazionale di parità valuta il progetto sulla base dei criteri
indicati nel programma–obiettivo ed esprime, a maggioranza, parere sul
finanziamento dei progetti ammessi all’istruttoria.
2.
I progetti di azioni positive sono approvati e ammessi a finanziamento con
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.
3.
In caso di approvazione del progetto con finanziamento parziale devono
essere indicati i costi ridotti e/o non ammessi e le relative motivazioni.
4.
A partire dal Programma–obiettivo 2001, l’attività istruttoria e le
relative decisioni sono definite entro sei mesi dalla data di ricevimento
delle relative domande. A tal fine fa fede il protocollo in arrivo della
Segreteria tecnica del Comitato nazionale di parità.
5.
Al progetto finanziato non possono essere apportate modifiche, se non
preventivamente approvate dal Comitato nazionale di parità, in caso
contrario non verranno riconosciute le relative spese, fermo restando
quanto previsto dall’art. 8.
6.
Non saranno ammesse al rimborso le spese sostenute per corsi di formazione
professionale previsti dal progetto qualora i registri di presenza di
docenti, tutors e discenti non risultino preventivamente vidimati dalla
Direzione provinciale del lavoro competente per territorio.
7.
Non saranno autorizzate più di due proroghe e comunque per un periodo
complessivo non superiore al 40% della durata inizialmente prevista per la
realizzazione del progetto.
Art.
4.
Modalità di erogazione dei finanziamenti e
procedure di verifica
1.
A pena di decadenza, l’attuazione del progetto deve avere inizio entro
due mesi dal rilascio dell’autorizzazione e
l’avvio deve essere comprovato con atto di data certa.
2.
Il beneficiario deve dare immediata notifica dell’avvio
dell’iniziativa alla Direzione provinciale del lavoro competente per
territorio. L’erogazione della prima quota è subordinata all’esito
positivo della verifica ispettiva, di cui all’ultimo comma primo periodo
del presente articolo da trasmettere alla segreteria tecnica del Comitato
nazionale di parità a cura della Direzione provinciale del lavoro.
3.
Il finanziamento concesso è erogato in due quote, secondo le seguenti
modalità, alternative tra loro:
a)
prima modalità:
ad avvio dell’iniziativa, a titolo di contributo delle spese
sostenute ivi inclusi gli oneri relativi alla predisposizione del
progetto, si fa luogo all’erogazione della prima quota, pari al 10% del
finanziamento autorizzato, previa verifica ispettiva di cui all’ultimo
comma primo periodo del presente articolo.
A
conclusione di tutte le azioni programmate, si fa luogo all’erogazione
del saldo pari al restante 90%, previa verifica amministrativo-contabile
svolta dalla Direzione provinciale del lavoro - Servizio ispezione,
competente per territorio, e sulla base della valutazione effettuata dal
Comitato nazionale di cui sopra, attestante la corretta utilizzazione dei
finanziamenti concessi e gli obiettivi conseguiti in rapporto a quelli
programmati. A tal fine il beneficiario è tenuto ad inviare al Comitato
una relazione finale concernente il conseguimento degli obiettivi e i
costi sostenuti per la realizzazione del progetto.
b)
seconda modalità:
la
prima quota, fino ad un massimo dell’80% del finanziamento
autorizzato, viene erogata previa presentazione di apposita fideiussione
bancaria o polizza assicurativa d’importo uguale alla somma da erogare,
previa verifica ispettiva di cui all’ultimo comma primo periodo del
presente articolo.
Il saldo in ogni caso è erogato a conclusione di tutte le azioni
programmate, previa verifica amministrativo-contabile svolta dalla
Direzione provinciale del lavoro – Servizio ispezione, competente per
territorio, e sulla base della valutazione effettuata dal richiamato
Comitato nazionale, attestante la corretta utilizzazione dei contributi
concessi e gli obiettivi conseguiti in rapporto a quelli programmati. A
tal fine il beneficiario è tenuto ad inviare al Comitato una relazione
finale concernente il conseguimento degli obiettivi e i costi sostenuti
per la realizzazione del progetto.
La verifica ispettiva, preordinata all’erogazione della prima quota,
dovrà accertare la veridicità dei dati contenuti nella domanda di
finanziamento, nonché l’effettivo avvio entro due mesi
dall’autorizzazione e dovrà essere effettuata entro i trenta giorni
successivi alla notifica di cui al comma 2. Quella preordinata
all’erogazione del saldo dovrà essere di contenuto
amministrativo-contabile e dovrà essere effettuata entro novanta giorni
dalla richiesta della Segreteria tecnica del Comitato.
Art.
5.
Monitoraggio e controllo
1.
Il Comitato nazionale di parità salve le verifiche iniziali e finali di
cui all’art. 4, può in ogni momento disporre ulteriori visite
ispettive, richiedere relazioni sullo stato di avanzamento dei progetti,
nonché fare intervenire i consiglieri di parità competenti per
territorio.
2.
Il Comitato nazionale di parità può inoltre procedere ad audizioni delle
parti coinvolte in un progetto, tenuto conto delle problematiche emerse
nel corso della realizzazione del progetto medesimo.
Art.
6.
Parametro dei costi
1.
I costi da inserire a preventivo devono fare riferimento, per quanto
applicabili e compatibili, ai massimali adottati dal Ministero del lavoro
e della previdenza sociale, nelle circolari relative alle azioni
cofinanziate dal F.S.E.
Art.
7.
Costi inammissibili
1.
Non sono ammesse a
rimborso le seguenti spese:
mancata produzione;
acquisto di macchinari e attrezzature;
borse di studio e indennità orarie;
ristrutturazione di impianti;
fideiussione;
quelle derivanti da modifiche non autorizzate ai sensi dell’art. 3,
comma 5.
Art.
8.
Decadenza
Roma,
15 marzo 2001
il
Ministro del lavoro e
della previdenza sociale
SALVI
p.
Il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica
SOLAROLI
Il
Ministro per le pari opportunità
BELLILLO
Registrato
alla Corte dei conti il 30 aprile 2001Ufficio di controllo preventivo sui
Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1
Lavoro e previdenza sociale, foglio n.326
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