Legge
10 aprile 1991, n. 125
(Pubblicato
sulla G.U. n. 88 del
15.04.1991)
Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel
lavoro
Art. 1
(Finalità)
1. Le disposizioni contenute nella presente
legge hanno lo scopo di favorire l'occupazione femminile e di realizzare,
l'uguaglianza sostanziale tra uomini e donne nel lavoro, anche mediante
l'adozione di misure, denominate azioni positive per le donne, al fine di
rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono la realizzazione di pari
opportunità.
2. Le azioni positive di cui al comma 1 hanno in
particolare lo scopo di:
a) eliminare le disparità di fatto di cui le
donne sono oggetto nella formazione scolastica e professionale,
nell'accesso al lavoro, nella progressione di carriera, nella vita
lavorativa e nei periodi di mobilità;
b) favorire la diversificazione delle scelte
professionali delle donne in particolare attraverso l'orientamento
scolastico e professionale e gli strumenti della formazione; favorire
l'accesso al lavoro autonomo e alla formazione imprenditoriale e la
qualificazione professionale delle lavoratrici autonome e delle
imprenditrici;
c) superare condizioni, organizzazione e
distribuzione del lavoro che provocano effetti diversi, a seconda del
sesso, nei confronti dei dipendenti con pregiudizio nella formazione,
nell'avanzamento professionale e di carriera ovvero nel trattamento
economico e retributivo;
d) promuovere l'inserimento delle donne nelle
attività, nei settori professionali e nei livelli nei quali esse sono
sottorappresentate e in particolare nei settori tecnologicamente avanzati
ed ai livelli di responsabilità;
e) favorire, anche mediante una diversa
organizzazione del lavoro, delle condizioni e del tempo di lavoro,
l'equilibrio tra responsabilità familiari e professionali e una migliore
ripartizione di tali responsabilità tra i due sessi.
3. Le azioni positive di cui ai commi 1 e 2
possono essere promosse dal Comitato di cui all'articolo 5 e dai
consiglieri di parità di cui all'articolo 8, dai centri per la parità e
le pari opportunità a livello nazionale, locale e aziendale, comunque
denominati, dai datori di lavoro pubblici e privati, dai centri di
formazione professionale, dalle organizzazioni sindacali nazionali e
territoriali, anche su proposta delle rappresentanze sindacali aziendali o
degli organismi rappresentativi del personale di cui all'articolo 25 della
legge 29 marzo 1983, n. 93.
Art. 2
(Attuazione di azioni positive, finanziamenti)
1. Le imprese, anche in forma cooperativa, i
loro consorzi, gli enti pubblici economici, le associazioni sindacali dei
lavoratori e i centri di formazione professionale che adottano i progetti
di azioni positive di cui all'articolo 1, possono richiedere al Ministero
del lavoro e della previdenza sociale di essere ammessi al rimborso totale
o parziale di oneri finanziari connessi all'attuazione dei predetti
progetti ad eccezione di quelli di cui all'articolo 3.
2. Il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, sentito il Comitato di cui all'articolo 5, ammette i progetti di
azioni positive al beneficio di cui al comma 1 e, con lo stesso
provvedimento, autorizza le relative spese. L'attuazione dei progetti di
cui al comma 1 deve comunque avere inizio entro due mesi dal rilascio
dell'autorizzazione.
3. Con decreto emanato dal Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sono
stabilite le modalità di presentazione delle richieste, di erogazione dei
fondi e dei tempi di realizzazione del progetto. In ogni caso i contributi
devono essere erogati sulla base della verifica dell'attuazione del
progetto di azioni positive, o di singole parti, in relazione alla
complessità del progetto stesso. La mancata attuazione del progetto
comporta la decadenza del beneficio e la restituzione delle somme
eventualmente già riscosse. In caso di attuazione parziale, la decadenza
opera limitatamente alla parte non attuata, la cui valutazione è
effettuata in base ai criteri determinati dal decreto di cui al presente
comma.
4. I progetti di azioni positive concordate dai
datori di lavoro con le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative sul piano nazionale hanno precedenza nell'accesso al
beneficio di cui al comma 1.
5. L'accesso ai fondi comunitari destinati alla
realizzazione di programmi o progetti di azioni positive, ad eccezione di
quelli di cui all'articolo 3, è subordinato al parere del Comitato di cui
all'articolo 5.
6. Entro un anno dalla data di entrata in vigore
della presente legge le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento
autonomo, le regioni, le province, i comuni e tutti gli enti pubblici non
economici, nazionali, regionali e locali, sentiti gli organismi
rappresentativi del personale di cui all'articolo 25 della legge 29 marzo
1983, n. 93, o in loro mancanza, le organizzazioni sindacali locali
aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano
nazionale, sentito inoltre, in relazione alla sfera d'azione della propria
attività, il Comitato di cui all'articolo 5 o il consigliere di parità
di cui all'articolo 8, adottano piani di azioni positive tendenti ad
assicurare, nel loro ambito rispettivo, la rimozione degli ostacoli che,
di fatto, impediscono la piena realizzazione di pari opportunità di
lavoro e nel lavoro tra uomini e donne.
Art. 3
(Finanziamento delle azioni positive realizzate
mediante la formazione professionale)
1. Al finanziamento dei progetti di formazione
finalizzati al perseguimento dell'obiettivo di cui all'articolo 1, comma
1, autorizzati secondo le procedure previste dagli articoli 25, 26 e 27
della legge 21 dicembre 1978, n. 845, ed approvati dal Fondo sociale
europeo, è destinata una quota del fondo di rotazione istituito
dall'articolo 25 della stessa legge, determinata annualmente con
deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione
economica. In sede di prima applicazione la predetta quota è fissata
nella misura del dieci per cento.
2. La finalizzazione dei progetti di formazione
al perseguimento dell'obiettivo di cui all'articolo 1, comma 1, viene
accertata, entro il 31 marzo dell'anno in cui l'iniziativa deve essere
attuata, dalla commissione regionale per l'impiego. Scaduto il termine, al
predetto accertamento provvede il Comitato di cui all'articolo 5.
3. La quota del Fondo di rotazione di cui al
comma 1 è ripartita tra le regioni in misura proporzionale all'ammontare
dei contributi richiesti per i progetti approvati.
Art. 4
(Azioni in giudizio)
1. Costituisce discriminazione, ai sensi della
legge 9 dicembre 1977, n. 903, qualsiasi atto o comportamento che produca
un effetto pregiudizievole discriminando anche in via indiretta i
lavoratori in ragione del sesso.
2. Costituisce discriminazione indiretta ogni
trattamento pregiudizievole conseguente alla adozione di criteri che
svantaggino in modo proporzionalmente maggiore i lavoratori dell'uno o
dell'altro sesso e riguardino i requisiti non essenziali allo svolgimento
dell'attività lavorativa.
3. Nei concorsi pubblici e nelle forme di
selezione attuate da imprese private e pubbliche la prestazione richiesta
deve essere accompagnata dalle parole "dell'uno o dell'altro
sesso", fatta eccezione per i casi in cui il riferimento al sesso
costituisca requisito essenziale per la natura del lavoro o della
prestazione.
4. Chi intende agire in giudizio per la
dichiarazione delle discriminazioni ai sensi dei commi 1 e 2 e non ritiene
di avvalersi delle procedure di conciliazione previste dai contratti
collettivi, può promuovere il tentativo di conciliazione ai sensi
dell'articolo 410 del codice di procedura civile anche tramite il
consigliere di parità di cui all'articolo 8, comma 2, competente per
territorio.
5. Quando il ricorrente fornisce elementi di
fatto - desunti anche da dati di carattere statistico relativi alle
assunzioni, ai regimi retributivi, all'assegnazione di mansioni e
qualifiche, ai trasferimenti, alla progressione in carriera ed ai
licenziamenti - idonei a fondare, in termini precisi e concordanti, la
presunzione dell'esistenza di atti o comportamenti discriminatori in
ragione del sesso, spetta al convenuto l'onere della prova sulla
insussistenza della discriminazione.
6. Qualora il datore di lavoro ponga in essere
un atto o un comportamento discriminatorio di carattere collettivo, anche
quando non siano individuabili in modo immediato e diretto i lavoratori
lesi dalle discriminazioni, il ricorso può essere proposto dal
consigliere di parità istituito al livello regionale, previo parere non
vincolante del collegio istruttorio di cui all'articolo 7, da allegare al
ricorso stesso, e sentita la commissione regionale per l'impiego. Decorso
inutilmente il termine di trenta giorni dalla richiesta del parere al
collegio istruttorio, il ricorso può essere comunque proposto.
7. Il giudice, nella sentenza che accerta le
discriminazioni sulla base del ricorso presentato ai sensi del comma 6,
ordina al datore di lavoro di definire, sentite le rappresentanze
sindacali aziendali ovvero, in loro mancanza, le organizzazioni sindacali
locali aderenti alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative
sul piano nazionale, nonché il consigliere regionale per la parità
competente per territorio, un piano di rimozione delle discriminazioni
accertate. Nella sentenza il giudice fissa un termine per la definizione
del piano.
8. In caso di mancata ottemperanza alla sentenza
di cui al comma 7 si applica l'articolo 650 del codice penale richiamato
dall'articolo 15 della legge 9 dicembre 1977, n. 903.
9. Ogni accertamento di atti o comportamenti
discriminatori ai sensi dei commi 1 e 2, posti in essere da imprenditori
ai quali siano stati accordati benefici ai sensi delle vigenti leggi dello
Stato, ovvero che abbiano stipulato contratti di appalto attinenti
all'esecuzione di opere pubbliche, di servizi o di forniture, viene
comunicato immediatamente dall'ispettorato del lavoro ai Ministri nelle
cui amministrazioni sia stata disposta la concessione del beneficio o
dell'appalto. Questi adottano le opportune determinazioni, ivi compresa,
se necessario, la revoca del beneficio e, nei casi più gravi o nel caso
di recidiva, possono decidere l'esclusione del responsabile per un periodo
di tempo fino a due anni da qualsiasi ulteriore concessione di
agevolazioni finanziarie o creditizie ovvero da qualsiasi appalto. Tale
disposizione si applica anche quando si tratti di agevolazioni finanziarie
o creditizie ovvero di appalti concessi da enti pubblici, ai quali
l'ispettorato del lavoro comunica direttamente la discriminazione
accertata per l'adozione delle sanzioni previste.
10. Resta fermo quanto stabilito dall'articolo
15 della legge 9 dicembre 1977, n. 903.
Art. 5
(Comitato nazionale per l'attuazione dei principi
di parità di trattamento ed uguaglianza di opportunità tra lavoratori e
lavoratrici)
1. Al fine di promuovere la rimozione dei
comportamenti discriminatori per sesso e di ogni altro ostacolo che limiti
di fatto l'uguaglianza delle donne nell'accesso al lavoro e sul lavoro e
la progressione professionale e di carriera è istituito, presso il
Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il Comitato nazionale per
l'attuazione dei principi di parità di trattamento ed uguaglianza di
opportunità tra lavoratori e lavoratrici.
2. Fanno parte del Comitato:
a) il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale o, per sua delega, un Sottosegretario di Stato, con funzioni di
presidente;
b) cinque componenti designati dalle
confederazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative sul
piano nazionale;
c) cinque componenti designati dalle
confederazioni sindacali dei datori di lavoro dei diversi settori
economici, maggiormente rappresentative sul piano nazionale;
d) un componente designato unitariamente dalle
associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento
cooperativo più rappresentative sul piano nazionale;
e) undici componenti designati dalle
associazioni e dai movimenti femminili più rappresentativi sul piano
nazionale operanti nel campo della parità e delle pari opportunità nel
lavoro;
f) il consigliere di parità componente la
commissione centrale per l'impiego.
3. Partecipano, inoltre, alle riunioni del
Comitato, senza diritto di voto:
a) sei esperti in materie giuridiche, economiche
e sociologiche, con competenze in materia di lavoro;
b) cinque rappresentanti, rispettivamente, dei
Ministeri della pubblica istruzione, di grazia e giustizia, degli affari
esteri, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del Dipartimento
della funzione pubblica;
c) cinque funzionari del Ministero del lavoro e
della previdenza sociale con qualifica non inferiore a quella di primo
dirigente, in rappresentanza delle Direzioni generali per l'impiego, dei
rapporti di lavoro, per l'osservatorio del mercato del lavoro, della
previdenza ed assistenza sociale nonchè dell'ufficio centrale per
l'orientamento e la formazione professionale dei lavoratori.
4. I componenti del Comitato durano in carica
tre anni e sono nominati dal Ministro del lavoro e della previdenza
sociale. Per ogni componente effettivo è nominato un supplente.
5. Il Comitato è convocato, oltre che ad
iniziativa del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, quando ne
facciano richiesta metà più uno dei suoi componenti.
6. Il Comitato delibera in ordine al proprio
funzionamento e a quello del collegio istruttorio e della segreteria
tecnica di cui all'art. 7, nonché in ordine alle relative spese.
7. Il vicepresidente del Comitato è designato
dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale nell'ambito dei suoi
componenti.
Art. 6
(Compiti del Comitato)
1. Per il perseguimento delle finalità di cui
all'art. 5, comma 1, il Comitato adotta ogni iniziativa utile ed in
particolare:
a) formula proposte sulle questioni generali
relative all'attuazione degli obiettivi della parità e delle pari
opportunità, nonché per lo sviluppo e il perfezionamento della
legislazione vigente che direttamente incide sulle condizioni di lavoro
delle donne;
b) informa e sensibilizza l'opinione pubblica
sulla necessità di promuovere le pari opportunità per le donne nella
formazione e nella vita lavorativa;
c) promuove l'adozione di azioni positive da
parte delle istituzioni pubbliche preposte alla politica del lavoro, nonché
da parte dei soggetti di cui all'art. 2;
d) esprime, a maggioranza, parere sul
finanziamento dei progetti di azioni positive ed opera il controllo sui
progetti in itinere verificandone la corretta attuazione e l'esito finale;
e) elabora codici di comportamento diretti a
specificare le regole di condotta conformi alla parità e ad individuare
le manifestazioni anche indirette delle discriminazioni;
f) verifica lo stato di applicazione della
legislazione vigente in materia di parità;
g) propone soluzioni alle controversie
collettive, anche indirizzando gli interessati all'adozione di piani di
azioni positive per la rimozione delle discriminazioni pregresse e la
creazione di pari opportunità per le lavoratrici;
h) può richiedere all'ispettorato del lavoro di
acquisire presso i luoghi di lavoro informazioni sulla situazione
occupazionale maschile e femminile, in relazione allo stato delle
assunzioni, della formazione e promozione professionale;
i) promuove una adeguata rappresentanza di donne
negli organismi pubblici nazionali e locali competenti in materia di
lavoro e formazione professionale;
l) redige il rapporto di cui all'art. 10.
Art. 7
(Collegio istruttorio e segreteria tecnica)
1. Per l'istruzione degli atti relativi alla
individuazione e alla rimozione delle discriminazioni e per la redazione
dei pareri al comitato di cui all'articolo 5 e ai consiglieri di parità,
è istituito un collegio istruttorio così composto:
a) il vicepresidente del Comitato di cui
all'articolo 5, che lo presiede;
b) un magistrato designato dal Ministero di
grazia e giustizia fra quelli che svolgono funzioni di giudice del lavoro;
c) un dirigente superiore del ruolo
dell'ispettorato del lavoro;
d) gli esperti di cui all'articolo 5, comma 3,
lettera a);
e) il consigliere di parità di cui all'articolo
8, comma 4.
2. Ove si renda necessario per le esigenze di
ufficio, i componenti di cui alle lettere b) e c) del comma 1, su
richiesta del Comitato di cui all'articolo 5 possono essere elevati a due.
3. Al fine di provvedere alla gestione
amministrativa ed al supporto tecnico del comitato e del collegio
istruttorio è istituita la segreteria tecnica. Essa ha compiti esecutivi
alle dipendenze della presidenza del Comitato ed è composta di personale
proveniente dalle varie direzioni generali del Ministero del lavoro e
della previdenza sociale, coordinato da un dirigente generale del medesimo
Ministero. La composizione della segreteria tecnica è determinata con
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il
Comitato.
4. Il Comitato ha facoltà di deliberare in
ordine la stipula di convenzioni per la effettuazione di studi e ricerche.
Art. 8
(Consiglieri di parità)
1. I consiglieri di parità di cui al
decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, sono componenti a tutti gli effetti
delle rispettive commissioni regionali per l'impiego.
2. A livello provinciale è nominato un
consigliere di parità presso la commissione circoscrizionale per
l'impiego che ha sede nel capoluogo di provincia, con facoltà di
intervenire presso le altre commissioni circoscrizionali per l'impiego
operanti nell'ambito della medesima provincia.
3. I consiglieri di parità di cui ai commi 1 e
2 sono nominati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale su
designazione del competente organo delle regioni, sentite le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale
e devono essere scelti tra persone che abbiano maturato un'esperienza
tecnico-professionale di durata almeno triennale nelle materie concernenti
l'ambito della presente legge.
4. Il consigliere di parità di cui all'articolo
4, comma 2, della legge 28 febbraio 1987, n. 56, è componente con voto
deliberativo della commissione centrale per l'impiego.
5. Qualora si determini parità di voti nelle
commissioni di cui ai commi 1, 2 e 4 prevale il voto del presidente.
6. Oltre ai compiti ad essi assegnati dalla
legge nell'ambito delle competenze delle commissioni circoscrizionali
regionali e centrale per l'impiego, i consiglieri di parità svolgono ogni
utile iniziativa per la realizzazione delle finalità della presente
legge. Nell'esercizio delle funzioni loro attribuite, i consiglieri di
parità sono pubblici funzionari e hanno l'obbligo di rapporto all'autorità
giudiziaria per i reati di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle
funzioni medesime. I consiglieri di parità, ai rispettivi livelli, sono
componenti degli organismi di parità presso gli enti locali regionali e
provinciali.
7. Per l'espletamento dei propri compiti i
consiglieri di parità possono richiedere all'ispettorato del lavoro di
acquisire presso i luoghi di lavoro informazioni sulla situazione
occupazionale maschile e femminile, in relazione allo stato delle
assunzioni, della formazione e promozione professionale.
8. I consiglieri di parità di cui al comma 2 e
quelli regionali competenti per territorio, ferma restando l'azione in
giudizio di cui all'articolo 4, comma 6, hanno facoltà di agire in
giudizio sia nei procedimenti promossi davanti al pretore in funzione di
giudice del lavoro che davanti al tribunale amministrativo regionale su
delega della lavoratrice ovvero di intervenire nei giudizi promossi dalla
medesima ai sensi dell'articolo 4.
9. I consiglieri di parità ricevono
comunicazioni sugli indirizzi dal comitato di cui all'articolo 5 e fanno
ad esso relazione circa la propria attività. I consiglieri di parità
hanno facoltà di consultare il comitato e il consigliere nazionale di
parità su ogni questione ritenuta utile.
10. I consiglieri di parità di cui ai commi 1,
2 e 4, per l'esercizio delle loro funzioni, sono domiciliati
rispettivamente presso l'ufficio regionale del lavoro e della massima
occupazione, l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione
e presso una direzione generale del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale. Tali uffici assicurano la sede, l'attrezzatura, il
personale e quanto necessario all'espletamento delle funzioni dei
consiglieri di parità. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
con proprio decreto, può modificare la collocazione del consigliere di
parità nell'ambito del Ministero.
11. Oltre al gettone giornaliero di presenza per
la partecipazione alle riunioni delle commissioni circoscrizionali,
regionali e centrale per l'impiego, spettano ai consiglieri di parità
gettoni dello stesso importo per le giornate di effettiva presenza nelle
sedi dove sono domiciliati in ragione del loro ufficio, entro un limite
massimo fissato annualmente con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale. L'onere relativo fa carico al bilancio del Ministero
del lavoro e della previdenza sociale.
12. Il consigliere di parità ha diritto, se
lavoratore dipendente, a permessi non retribuiti per l'espletamento del
suo mandato. Quando intenda esercitare questo diritto, deve darne
comunicazione scritta al datore di lavoro, di regola tre giorni prima.
Art. 9
(Rapporto sulla situazione del personale)
1. Le aziende pubbliche e private che occupano
oltre cento dipendenti sono tenute a redigere un rapporto almeno ogni due
anni sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle
professioni ed in relazione allo stato delle assunzioni, della formazione,
della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o
di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa
integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e
pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta.
2. Il rapporto di cui al comma 1 è trasmesso
alle rappresentanze sindacali aziendali e al consigliere regionale di
parità.
3. Il primo rapporto deve essere redatto entro
un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, in conformità
alle indicazioni definite, nell'ambito delle specificazioni di cui al coma
1, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con proprio decreto
da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
4. Qualora, nei termini prescritti, le aziende
di cui al comma 1 non trasmettano il rapporto, l'Ispettorato regionale del
lavoro, previa segnalazione dei soggetti di cui al comma 2, invita le
aziende stesse a provvedere entro sessanta giorni. In caso di
inottemperanza si applicano le sanzioni di cui all'articolo 11 del decreto
del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520. Nei casi più gravi
può essere disposta la sospensione per un anno di benefici contributivi
eventualmente goduti dall'azienda.
Art. 10
(Relazione al Parlamento)
1. Trascorsi due anni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale riferisce, entro trenta giorni, alle competenti commissioni
parlamentari del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati
sull'attuazione della legge stessa, sulla base di un rapporto redatto dal
Comitato di cui all'articolo 5.
Art. 11
(Copertura finanziaria)
1. Per il funzionamento degli organi di cui agli
articoli 5 e 7, a decorrere dal 1991, è autorizzata la spesa di lire
1.000 milioni annui. Per il finanziamento degli interventi previsti
dall'articolo 2 è autorizzata, a decorrere dal 1991, la spesa di lire
9.000 milioni annui. Con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, viene
stabilita la misura del compenso da corrispondere ai componenti del
Comitato nazionale di cui all'articolo 5 e del Collegio istruttorio e
della segreteria tecnica di cui all'articolo 7.
2. All'onere di lire 10.000 milioni annui nel
triennio 1991-1993 si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al
capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per
l'anno 1991 utilizzando l'accantonamento "Finanziamento del Comitato
nazionale per la parità presso il Ministero e delle azioni positive per
le pari opportunità".
3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.