In
riferimento al decreto legislativo del 23/05/2000 n. 196 , pubblicato
sulla G.U. del 18 luglio scorso, questo Ministero ritiene opportuno
fornire alcune indicazioni agli enti in indirizzo al fine di procedere ad
una tempestiva attuazione delle norme ivi contenute.
Si
evidenzia, in particolare , che ai sensi del comma 5, art. 2 del D.Lvo
n.196/2000 , si deve procedere, entro il 31 dicembre 2000, alla nomina di
tutti i/le Consiglieri/e di parità regionali e provinciali secondo i
criteri previsti dai commi 2, 3 e 4 del medesimo articolo .
Le
nomine avvengono con decreto del Ministro del Lavoro, di concerto con il
Ministro per le Pari opportunità, su designazione degli organi "a
tal fine individuati dalle regioni e dalle province",
ognuno per i reciproci livelli di competenza. Nel rispetto delle autonomie
locali il decreto demanda agli enti periferici la facoltà di individuare
l’organismo preposto alle designazioni in base ai rispettivi regolamenti
regionali e provinciali. Codesti enti dovranno quindi attivare le
procedure necessarie per la raccolta e la selezione delle candidature per
la carica di Consiglieri/e che, ai sensi del comma 1, art. 1, dovranno
essere un/una effettivo/a e un/una supplente. In sede di prima
applicazione, si può comunque fare riferimento all’organismo che ha
proceduto in passato alla designazione dei/delle Consiglieri/e regionali e
provinciali di parità ai sensi dell’art. 8 della Legge n. 125/91.
In
merito alle modalità da seguire i soggetti interessati provvedono a
determinare i criteri ritenuti più idonei a garantire alle selezioni
trasparenza ed oggettività Considerando che la figura dei/ delle
Consiglieri/e di parità è di importanza determinante nelle politiche
attive del lavoro e nella lotta alle discriminazioni, si raccomanda di
prestare una cura particolare nell’individuazione delle persone idonee a
rivestire tale carica che, anche sulla base di quanto previsto dal comma
2, devono possedere "requisiti di specifica competenza ed
esperienza pluriennale in materia di lavoro femminile, di normativa
sulle pari opportunità nonché di mercato del lavoro, comprovate
da idonea documentazione". Appare evidente, dunque, che i
requisiti della durata pluriennale dell’esperienza maturata sul campo e
della competenza in tema di discriminazioni risultano decisivi rispetto
alla mera conoscenza delle tematiche in materia di pari opportunità e di
lavoro in genere. La precedenza, in ogni caso , va assegnata alle
candidature che soddisfano congiuntamente tali requisiti.
Si
rammenta che, ai sensi degli artt. 4 e 6 del D.Lvo 469/97 , i/le
Consiglieri/e di parità, una volta nominati/e, sono componenti di diritto
delle commissioni tripartite di concertazione istituite, rispettivamente,
a livello regionale e provinciale. Considerata tuttavia la pluralità
delle funzioni ricoperte dai/dalle Consiglieri/e , è evidente che si
debba procedere alle nomine in eventuale assenza, anche temporanea , delle
suddette commissioni. Si ritiene, altresì, che le nomine suddette debbano
essere effettuata anche nei casi in cui la legislazione regionale non
preveda tali figure come componenti delle commissioni medesime.
Ne
consegue che, nella procedura di designazione - nonostante il comma 1
dell’art. 2 preveda l’acquisizione del parere delle commissioni
tripartite presso le quali i/le Consiglieri/e andranno ad operare - ai
sensi del comma 5 , in sede di prima applicazione e in via transitoria, si
può procedere alle nomine anche senza il predetto parere, nei casi in cui
le commissioni stesse non risultino ancora istituite.
Si
segnala che la norma contenuta nel comma 4 prevede che in caso di parità
di requisiti professionali si procede "alla designazione e nomina
di consigliere di parità": detta norma, di portata generale, va
interpretata nel senso di privilegiare, a parità di condizioni, candidate
rispetto a candidati .
Una
volta completate le procedure la designazione deve essere trasmessa - con
allegata documentazione relativa ai requisiti professionali, compreso il
parere della commissione tripartita- alla Divisione IV° della Direzione
Generale per l’Impiego del Ministero del Lavoro- Via Fornovo n.8 00192
Roma, Tel. 063224084 - Fax 063230161.
Al fine
di evitare un vuoto nella carica il decreto legislativo attribuisce al
Ministro del Lavoro, di concerto con il Ministro per le Pari Opportunità
, la facoltà - in funzione sussidiaria - di procedere alle nomine nei
casi di mancata designazione entro 60 giorni dalla scadenza del mandato
precedente, o nei casi di assenza dei requisiti di cui al comma 2. In tale
ultima circostanza il potere sostitutivo del Ministro interviene ove le
designazioni risultino carenti sotto il profilo dei requisiti soggettivi
dei/delle candidati/e e quando non siano state rispettate le procedure
previste dalla legge, compreso il caso in cui non risulti acquisito il
parere delle commissioni tripartite, se costituite.
Lo
stesso art. 2 (comma 5) stabilisce che i/le Consiglieri/e rimangano in
carica quattro anni e che il mandato è rinnovabile per una sola volta.
Qualora si verificassero dei ritardi nel rinnovo delle cariche, la norma
sancisce la facoltà per i/le Consiglieri/e di operare in regime di
proroga fino alle nomine successive.
In
questa prima fase si ritiene opportuno limitare le indicazioni agli
aspetti generali delle procedure di nomina e della durata del mandato,
rinviando la definizione delle altre questioni alla convenzione quadro tra
il Ministro del Lavoro (di concerto con il Ministro per le Pari Opportunità
) e la Conferenza unificata . In quella sede verranno definite le modalità
di organizzazione e di funzionamento degli uffici dei/delle Consiglieri/e
di parità , nonché gli indirizzi generali per l’espletamento delle
loro funzioni . Entro i tre mesi successivi verranno stipulate, nel
rispetto dei contenuti della convenzione quadro, convenzioni con gli enti
territoriali nel cui ambito operano i/le Consiglieri/e.
Tutti
gli aspetti connessi con l’utilizzo del Fondo nazionale per l’attività
dei/delle Consiglieri/e di parità verranno trattatati successivamente
alla costituzione della commissione interministeriale di cui al comma 4
dell’art. 9 del decreto. Le indicazioni in proposito verranno fornite
con una nota successiva e regolate con successivo decreto direttoriale.
Per quel
che riguarda le regioni a statuto speciale e le province autonome di
Trento e Bolzano, si tenga presente quanto previsto nel comma 4 , art. 10
. Anche in questo caso si rinvia alla stipula delle convenzioni la
possibilità di concordare le modalità di adeguamento alla normativa
generale.
Il Sottosegretario di Stato
Sen. Ornella Piloni