gli
articoli 76 ed 87 della Costituzione;
VISTA la
legge 17 maggio 1999, n. 144, ed in particolare l’articolo 47, comma 1,
che, al fine di rafforzare gli strumenti volti a promuovere
l’occupazione femminile, nonché a prevenire e contrastare le
discriminazioni di genere nei luoghi di lavoro, prescrive l’emanazione
di norme intese a ridefinire e potenziare le funzioni, il regime giuridico
e le dotazioni strumentali dei consiglieri di parità ed a migliorare
l’efficienza delle azioni positive di cui alla legge 10 aprile 1991, n.
125;
VISTA la
deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 17 marzo 2000;
VISTO
il parere reso dalla Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281;
VISTI i
pareri resi dalle competenti Commissioni permanenti della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
VISTA
la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
19 maggio 2000;
SULLA PROPOSTA
del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro per le
pari opportunità, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, della giustizia, per la funzione pubblica
e per gli affari regionali;
EMANA
Il seguente decreto legislativo:
Art.1
(Consigliere e consiglieri di parità)
1. A livello nazionale, regionale e
provinciale sono nominati una consigliera o un consigliere di parità. Per
ogni consigliera o consigliere si provvede altresì alla nomina di un
supplente.
2. Le consigliere ed i consiglieri
di parità, effettivi e supplenti, svolgono funzioni di promozione e
controllo dell'attuazione dei principi di uguaglianza di opportunità e
non discriminazione per donne e uomini nel lavoro. Nell’esercizio delle
funzioni loro attribuite, le consigliere ed i consiglieri di parità sono
pubblici ufficiali ed hanno l’obbligo di segnalazione all’autorità
giudiziaria per i reati di cui vengono a conoscenza.
Art. 2
(Procedura di
nomina e durata del mandato)
1. Le consigliere ed i consiglieri
di parità regionali e provinciali, effettivi e supplenti, sono nominati,
con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di
concerto con il Ministro per le pari opportunità, su designazione degli
organi a tal fine individuati dalle regioni e dalle province, sentite le
Commissioni rispettivamente regionali e provinciali tripartite di cui agli
articoli 4 e 6 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, ognuno
per i reciproci livelli di competenza sulla base dei requisiti di cui al
comma 2 e con le procedure previste dal presente articolo. La consigliera
o il consigliere nazionale di parità, effettivo e supplente, sono
nominati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
di concerto con il Ministro per le pari opportunità.
2. Le consigliere e i consiglieri di
parità devono possedere requisiti di specifica competenza
ed esperienza pluriennale in materia di lavoro femminile, di
normative sulla parità e pari opportunità nonché di mercato del lavoro,
comprovati da idonea documentazione.
3. Il relativo decreto di nomina,
contenente il curriculum della persona nominata, è pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale.
4. In caso di mancata designazione
dei consiglieri di parità regionali e provinciali entro i sessanta giorni
successivi alla scadenza del mandato, o di designazione effettuata in
assenza dei requisiti richiesti dal comma 2, il Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, di concerto con il Ministro per le pari
opportunità, provvede direttamente alla nomina nei trenta giorni
successivi, nel rispetto dei requisiti di cui al comma 2. A parità di
requisiti professionali si procede alla designazione e nomina di
consigliere di parità. Si applica quanto previsto dal comma 3.
5. Il mandato delle consigliere e
dei consiglieri di cui al comma 1 ha la durata di quattro anni ed è
rinnovabile una sola volta. Ai fini dell’eventuale rinnovo non si tiene
conto dell’espletamento di funzioni di consigliere di parità ai sensi
della normativa previgente in materia. La procedura di rinnovo si svolge
osservandosi le modalità previste dal comma 3. Le consigliere ed i
consiglieri di parità continuano a svolgere le loro funzioni fino alle
nuove nomine. In sede di prima applicazione si procede alle nomine,
conformemente ai criteri ed alla procedura previsti dai commi 2, 3 e 4,
entro il 31 dicembre 2000.
Art. 3
(Compiti e funzioni)
1. Le consigliere ed i consiglieri
di parità intraprendono ogni utile iniziativa ai fini del rispetto del
principio di non discriminazione e della promozione di pari opportunità
per lavoratori e lavoratrici, svolgendo in particolare i seguenti compiti:
a) rilevazione delle situazioni di
squilibrio di genere, al fine di svolgere le funzioni promozionali e di
garanzia contro le discriminazioni previste dalla legge 10 aprile 1991, n.
125;
b) promozione di progetti di azioni
positive, anche attraverso l’individuazione delle risorse comunitarie,
nazionali e locali finalizzate allo scopo;
c) promozione della coerenza
della programmazione delle politiche di sviluppo territoriale rispetto
agli indirizzi comunitari, nazionali e regionali in materia di pari
opportunità;
d) sostegno delle politiche attive del lavoro,
comprese quelle formative, sotto il profilo della promozione e
realizzazione di pari opportunità;
e) promozione dell’attuazione
delle politiche di pari opportunità da parte dei soggetti pubblici e
privati che operano nel mercato del lavoro;
f) collaborazione con le direzioni
provinciali e regionali del lavoro al fine di individuare procedure
efficaci di rilevazione delle violazioni alla normativa in materia di
parità, pari opportunità e garanzia contro le discriminazioni, anche
mediante la progettazione di appositi pacchetti formativi;
g) diffusione della conoscenza e
dello scambio di buone prassi e attività di informazione e formazione
culturale sui problemi delle pari opportunità e sulle varie forme di
discriminazioni;
h) verifica dei risultati della
realizzazione dei progetti di azioni positive previsti dalla legge 10
aprile 1991, n. 125;
i) collegamento e
collaborazione con gli assessorati al lavoro degli enti locali e con
organismi di parità degli enti locali.
2. Le consigliere ed i consiglieri
di parità nazionale, regionali e provinciali, effettivi e supplenti, sono
componenti a tutti gli effetti, rispettivamente, della Commissione
centrale per l’impiego ovvero del diverso organismo che ne venga a
svolgere in tutto o in parte le funzioni a seguito del decreto legislativo
23 dicembre 1997, n. 469 e delle commissioni regionali e
provinciali tripartite previste dagli articoli 4 e 6 del citato decreto
legislativo n. 469 del 1997; essi partecipano altresì ai tavoli di
partenariato locale ed ai comitati di sorveglianza di cui al regolamento
(CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999. Le consigliere ed i
consiglieri regionali e provinciali sono inoltre componenti delle
commissioni di parità del corrispondente livello territoriale, ovvero di
organismi diversamente denominati che svolgono funzioni analoghe. La
consigliera o il consigliere nazionale è componente del Comitato
nazionale e del Collegio istruttorio di cui agli articoli 5 e 7 della
legge 10 aprile 1991, n. 125.
3. Le strutture regionali di
assistenza tecnica e monitoraggio di cui all’articolo 4, comma 1,
lettera d), del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, forniscono
alle consigliere ed ai consiglieri di parità il supporto tecnico
necessario: alla rilevazione di situazioni di squilibrio di genere;
all’elaborazione dei dati contenuti nei rapporti sulla situazione del
personale di cui all’articolo 9 della legge 10 aprile 1991, n. 125; alla
promozione e realizzazione di piani di formazione e riqualificazione
professionale; alla promozione di progetti di azioni positive.
4. Su richiesta delle consigliere e
dei consiglieri di parità, le direzioni provinciali e regionali del
lavoro territorialmente competenti acquisiscono nei luoghi di lavoro
informazioni sulla situazione occupazionale maschile e femminile, in
relazione allo stato delle assunzioni, della formazione e promozione
professionale, delle retribuzioni, delle condizioni di lavoro, della
cessazione del rapporto di lavoro, ed ogni altro elemento utile, anche in
base a specifici criteri di rilevazione indicati nella richiesta.
5. Entro il 31 dicembre di ogni anno
le consigliere ed i consiglieri di parità regionali e provinciali
presentano un rapporto sull’attività svolta agli organi
che hanno provveduto alla designazione. La consigliera o il consigliere di
parità che non abbia provveduto alla presentazione del rapporto o vi
abbia provveduto con un ritardo superiore a tre mesi decade
dall’ufficio.
Art. 4
(Rete nazionale
delle consigliere e dei consiglieri di parità
Relazione al Parlamento)
1. Al fine di rafforzare le funzioni
delle consigliere e dei consiglieri di parità, di accrescere l'efficacia
della loro azione, di consentire lo scambio di informazioni, esperienze e
buone prassi, è istituita la rete nazionale dei consiglieri e delle
consigliere di parità, coordinata dalla consigliera o dal consigliere
nazionale di parità.
2. La rete nazionale si riunisce
almeno due volte l'anno su convocazione e sotto la presidenza della
consigliera o del consigliere nazionale; alle riunioni partecipano
il vice presidente del Comitato nazionale di parità di cui all’articolo
5 della legge 10 aprile 1991, n. 125, e un rappresentante designato dal
Ministro per le pari opportunità.
3. Per l’espletamento dei propri
compiti la rete nazionale può avvalersi, oltre che del Collegio
istruttorio di cui all’articolo 7 della legge 10 aprile 1991, n. 125,
anche di esperte od esperti di particolare e comprovata qualificazione
professionale nel rispettivo campo di attività.
4. L’entità delle risorse
necessarie al funzionamento della rete nazionale e all’espletamento dei
relativi compiti, è determinata con il decreto di cui all’articolo 9,
comma 2.
5. Entro il 31 marzo di ogni anno la
consigliera o il consigliere nazionale di parità elabora, anche sulla
base dei rapporti di cui all’articolo 3, comma 5, un rapporto al
Ministro del lavoro e della previdenza sociale e al Ministro per le pari
opportunità sulla propria attività e su quella svolta dalla rete
nazionale. Si applica quanto previsto nell’ultimo periodo del comma 5
dell’articolo 3 in caso di mancata o ritardata presentazione del
rapporto.
6. Il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, anche sulla base del rapporto di cui al comma 5, nonché
delle indicazioni fornite dal Comitato nazionale di parità, presenta in
Parlamento, almeno biennalmente, d’intesa con il Ministro per le pari
opportunità, una relazione contenente i risultati del monitoraggio
sull’applicazione della legislazione in materia di parità e pari
opportunità nel lavoro e sulla valutazione degli effetti delle
disposizioni del presente decreto.
Art. 5
(Sede e
attrezzature)
1. L’ufficio delle
consigliere e dei consiglieri di parità regionali e provinciali è
ubicato rispettivamente presso le regioni e presso le province.
L’ufficio della consigliera o del consigliere nazionale di parità è
ubicato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
L’ufficio è funzionalmente autonomo, dotato del personale, delle
apparecchiature e delle strutture necessarie per lo svolgimento dei loro
compiti. Il personale, la strumentazione e le attrezzature necessarie sono
assegnati dagli enti presso cui l’ufficio è ubicato, nell’ambito
delle risorse trasferite ai sensi del decreto legislativo del 23 dicembre
1997, n. 469.
2. Entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con il Ministro per le pari opportunità,
predispone con la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, una convenzione quadro allo scopo di
definire le modalità di organizzazione e di funzionamento dell’ufficio
delle consigliere e dei consiglieri di parità, nonché gli indirizzi
generali per l’espletamento dei compiti di cui all’articolo 3, comma
1, lettere b), c), d) ed e). Entro i successivi tre mesi il Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, in conformità ai contenuti della
convenzione quadro, provvede alla stipula di altrettante convenzioni con
gli enti territoriali nel cui ambito operano le consigliere ed i
consiglieri di parità.
Art. 6
(Permessi)
1. Le consigliere ed i consiglieri
di parità, nazionale e regionali hanno diritto per
l’esercizio delle loro funzioni, ove si tratti di lavoratori dipendenti,
ad assentarsi dal posto di lavoro per un massimo di 50 ore lavorative
mensili medie. Nella medesima ipotesi le consigliere ed i consiglieri
provinciali di parità hanno diritto ad assentarsi dal posto di lavoro per
un massimo di 30 ore lavorative mensili medie. I permessi di cui al
presente comma sono retribuiti.
2. Le consigliere ed i consiglieri
regionali e provinciali di parità hanno altresì diritto, ove si tratti
di lavoratori dipendenti, ad ulteriori permessi non retribuiti per i quali
verrà corrisposta un’indennità. La misura massima dei permessi e
l’importo dell’indennità sono stabiliti annualmente dal decreto di
cui all’articolo 9, comma 2. Ai fini dell’esercizio del diritto di
assentarsi dal luogo di lavoro di cui al comma 1 ed al presente comma, le
consigliere ed i consiglieri di parità devono darne comunicazione scritta
al datore di lavoro almeno un giorno prima.
3. L’onere per le assenze dal
lavoro di cui al comma 1 delle consigliere e dei consiglieri di parità
regionali e provinciali, lavoratori dipendenti da privati o da
amministrazioni pubbliche, è a carico rispettivamente dell’ente
regionale e provinciale. A tal fine si impiegano risorse provenienti dal
Fondo di cui all’articolo 9. L’ente regionale o provinciale, su
richiesta, è tenuto a rimborsare al datore di lavoro quanto corrisposto
per le ore di effettiva assenza.
4. Le consigliere ed i consiglieri
regionali e provinciali di parità, lavoratori autonomi o liberi
professionisti, hanno diritto per l’esercizio delle loro funzioni ad
un’indennità rapportata al numero complessivo delle ore di effettiva
attività, entro un limite massimo determinato annualmente dal decreto di
cui all’articolo 9, comma 2.
5. La consigliera o il consigliere
nazionale di parità, ove lavoratore dipendente, usufruisce di un numero
massimo di permessi non retribuiti determinato annualmente con il decreto
di cui all’articolo 9, comma 2, nonché di un’indennità fissata dallo
stesso decreto. In alternativa può richiedere il collocamento in
aspettativa non retribuita per la durata del mandato, percependo in tal
caso un’indennità complessiva, a carico del Fondo di cui all’articolo
9, determinata tenendo conto dell’esigenza di ristoro della retribuzione
perduta e di compenso dell’attività svolta. Ove la funzione di
consigliera o consigliere nazionale di parità sia ricoperta da un
lavoratore autonomo o da un libero professionista, spetta al medesimo
un’indennità nella misura complessiva annua determinata dal decreto di
cui all’articolo 9, comma 2.
Art. 7
(Azioni
positive)
1. All'articolo 2 della legge 10
aprile 1991, n. 125, il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. A partire dal 1 ottobre ed
entro il 30 novembre di ogni anno, i datori di lavoro pubblici e privati,
i centri di formazione professionale accreditati, le associazioni, le
organizzazioni sindacali nazionali e territoriali possono richiedere al
Ministero del lavoro e della previdenza sociale di essere ammessi al
rimborso totale o parziale di oneri finanziari connessi all’attuazione
di progetti di azioni positive presentati in base al programma-obiettivo
di cui all’articolo 6, comma 1, lettera c).".
2. All'articolo 6, comma 1, della
legge 10 aprile 1991, n. 125, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
"c) formula entro il 31 maggio
di ogni anno un programma-obiettivo nel quale vengono indicate le
tipologie di progetti di azioni positive che intende promuovere, i
soggetti ammessi per le singole tipologie ed i criteri di valutazione. Il
programma è diffuso dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale
mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale;".
3. All’articolo 6, comma 1, della
legge 10 aprile 1991, n. 125, la lettera g) è sostituita dalla seguente:
"g) propone soluzioni alle
controversie collettive, anche indirizzando gli interessati all'adozione
di progetti di azioni positive per la rimozione delle discriminazioni
pregresse o di situazioni di squilibrio nella posizione di uomini e donne
in relazione allo stato delle assunzioni, della formazione e promozione
professionale, delle condizioni di lavoro e retributive, stabilendo
eventualmente, su proposta del collegio istruttorio, l’entità del
cofinanziamento di una quota dei costi connessi alla loro
attuazione;".
4. All’articolo 7 della legge 10
aprile 1991, n. 125, il comma 4 è sostituito dal seguente:
"4. Il Comitato e il Collegio
istruttorio deliberano in ordine alle proprie modalità di organizzazione
e di funzionamento; per lo svolgimento dei loro compiti possono costituire
specifici gruppi di lavoro. Il Comitato può deliberare la stipula di
convenzioni nonché di avvalersi di collaborazioni esterne : a) per
l’effettuazione di studi e ricerche; b) per attività funzionali
all’esercizio dei compiti in materia di progetti di azioni positive
previsti dall’articolo 6, comma 1, lettera d). ".
5. Ai sensi degli articoli 1, comma
1, lettera c), 7, comma 1, e 61, comma 1, del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento
autonomo, le regioni, le provincie, i comuni e tutti gli enti pubblici non
economici, nazionali, regionali e locali, sentiti gli organismi di
rappresentanza previsti dall’articolo 47 del citato decreto legislativo
n. 29 del 1993 ovvero, in mancanza, le organizzazioni rappresentative
nell’ambito del comparto e dell’area di interesse, sentito inoltre, in
relazione alla sfera operativa della rispettiva attività, il Comitato di
cui all’articolo 5 della legge 10 aprile 1991, n. 125, e la consigliera
o il consigliere nazionale di parità, ovvero il Comitato per le pari
opportunità eventualmente previsto dal contratto collettivo e la
consigliera o il consigliere di parità territorialmente competente,
predispongono piani di azioni positive tendenti ad assicurare, nel loro
ambito rispettivo, la rimozione degli ostacoli che, di fatto, impediscono
la piena realizzazione di pari opportunità di lavoro e nel lavoro tra
uomini e donne. Detti piani, fra l’altro, al fine di promuovere
l’inserimento delle donne nei settori e nei livelli professionali nei
quali esse sono sottorappresentate, ai sensi dell’articolo 1, comma 2,
lettera d, della citata legge n. 125 del 1991, favoriscono il riequilibrio
della presenza femminile nelle attività e nelle posizioni gerarchiche ove
sussiste un divario fra generi non inferiore a due terzi. A tale scopo, in
occasione tanto di assunzioni quanto di promozioni, a fronte di analoga
qualificazione e preparazione professionale tra candidati di sesso
diverso, l’eventuale scelta del candidato di sesso maschile è
accompagnata da un’esplicita ed adeguata motivazione. I piani di cui al
presente articolo hanno durata triennale. In sede di prima applicazione
essi sono predisposti entro il 30 giugno 2001. In caso di mancato
adempimento si applica l’articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29.
6. In fase di prima
attuazione, il programma obiettivo di cui all’articolo 6, comma 1,
lettera c), della legge 10 aprile 1991, n.125, come sostituito dal comma
2, è formulato per l’anno 2000 entro due mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto.
Art. 8
(Azioni in
giudizio)
1. L'articolo 4 della legge 10
aprile 1991, n. 125 è sostituito dal seguente:
"Art. 4 ( Azioni in
giudizio). - 1. Costituisce discriminazione, ai sensi della legge 9
dicembre 1977 n. 903 e della presente legge, qualsiasi atto, patto o
comportamento che produca un effetto pregiudizievole discriminando anche
in via indiretta le lavoratrici o i lavoratori in ragione del loro sesso.
2. Costituisce discriminazione
indiretta ogni trattamento pregiudizievole conseguente all’adozione di
criteri che svantaggino in modo proporzionalmente maggiore i lavoratori
dell’uno o dell’altro sesso e riguardino requisiti non essenziali allo
svolgimento dell’attività lavorativa.
3. Nei concorsi pubblici e nelle
forme di selezione attuate, anche a mezzo di terzi, da datori di lavoro
privati e pubbliche amministrazioni la prestazione richiesta dev’essere
accompagnata dalle parole "dell’uno o dell’altro sesso",
fatta eccezione per i casi in cui il riferimento al sesso costituisca
requisito essenziale per la natura del lavoro o della prestazione.
4. Chi intende agire in giudizio per
la dichiarazione delle discriminazioni ai sensi dei commi 1e 2 e non
ritiene di avvalersi delle procedure di conciliazione previste dai
contratti collettivi, può promuovere il tentativo di conciliazione ai
sensi dell'articolo 410 del codice di procedura civile o, rispettivamente,
dell’articolo 69bis del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, anche tramite la consigliera o il consigliere di parità provinciale o
regionale territorialmente competente.
5. Le consigliere o i consiglieri di
parità provinciali e regionali competenti per territorio, ferme restando
le azioni in giudizio di cui ai commi 8 e 10, hanno facoltà di ricorrere
innanzi al tribunale in funzione di giudice del lavoro o, per i rapporti
sottoposti alla sua giurisdizione, al tribunale amministrativo regionale
territorialmente competenti, su delega della persona che vi ha interesse,
ovvero di intervenire nei giudizi promossi dalla medesima.
6. Quando il ricorrente fornisce
elementi di fatto - desunti anche da dati di carattere statistico relativi
alle assunzioni, ai regimi retributivi, all'assegnazione di mansioni e
qualifiche, ai trasferimenti, alla progressione in carriera ed ai
licenziamenti - idonei a fondare, in termini precisi e concordanti, la
presunzione dell'esistenza di atti, patti o comportamenti discriminatori
in ragione del sesso, spetta al convenuto l'onere della prova
sull’insussistenza della discriminazione.
7. Qualora le consigliere o i
consiglieri di parità regionali e, nei casi di rilevanza nazionale, il
consigliere o la consigliera nazionale, rilevino l'esistenza di atti,
patti o comportamenti discriminatori diretti o indiretti di carattere
collettivo, anche quando non siano individuabili in modo immediato e
diretto le lavoratrici o i lavoratori lesi dalle discriminazioni, prima di
promuovere l'azione in giudizio ai sensi dei commi 8 e 10, possono
chiedere all'autore della discriminazione di predisporre un piano di
rimozione delle discriminazioni accertate entro un termine non superiore a
120 giorni, sentite, nel caso di discriminazione posta in essere da un
datore di lavoro, le rappresentanze sindacali aziendali ovvero, in loro
mancanza, le associazioni locali aderenti alle organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Se il piano è
considerato idoneo alla rimozione delle discriminazioni, la consigliera o
il consigliere di parità promuove il tentativo di conciliazione ed il
relativo verbale, in copia autenticata, acquista forza di titolo esecutivo
con decreto del tribunale in funzione di giudice del lavoro.
8. Con riguardo alle discriminazioni
di carattere collettivo di cui al comma 7 le consigliere o i consiglieri
di parità, qualora non ritengano di avvalersi della procedura di
conciliazione di cui al medesimo comma o in caso di esito negativo della
stessa, possono proporre ricorso davanti al tribunale in funzione di
giudice del lavoro o al tribunale amministrativo regionale
territorialmente competenti.
9. Il giudice, nella sentenza che
accerta le discriminazioni sulla base del ricorso presentato ai sensi del
comma 8, ordina all'autore della discriminazione di definire un piano di
rimozione delle discriminazioni accertate, sentite, nel caso si tratti di
datore di lavoro, le rappresentanze sindacali aziendali ovvero, in loro
mancanza, gli organismi locali aderenti alle organizzazioni sindacali di
categoria maggiormente rappresentative sul piano nazionale, nonché la
consigliera o il consigliere di parità regionale competente per
territorio o il consigliere o la consigliera nazionale. Nella sentenza il
giudice fissa i criteri, anche temporali, da osservarsi ai fini della
definizione ed attuazione del piano.
10. Ferma restando l'azione di cui
al comma 8, la consigliera o il consigliere regionale e nazionale di parità
possono proporre ricorso in via d'urgenza davanti al tribunale in funzione
di giudice del lavoro o al tribunale amministrativo regionale
territorialmente competenti. Il giudice adito, nei due giorni successivi,
convocate le parti e assunte sommarie informazioni, ove ritenga
sussistente la violazione di cui al ricorso, con decreto motivato e
immediatamente esecutivo ordina all'autore della discriminazione la
cessazione del comportamento pregiudizievole e adotta ogni altro
provvedimento idoneo a rimuovere gli effetti delle discriminazioni
accertate, ivi compreso l'ordine di definizione ed attuazione da parte del
responsabile di un piano di rimozione delle medesime. Si applicano in tal
caso le disposizioni del comma 9. Contro il decreto è ammessa entro
quindici giorni dalla comunicazione alle parti opposizione avanti alla
medesima autorità giudiziaria territorialmente competente, che decide con
sentenza immediatamente esecutiva.
11. L'inottemperanza alla sentenza
di cui al comma 9, al decreto di cui al comma 10 o alla sentenza
pronunciata nel relativo giudizio di opposizione è punita ai sensi
dell’articolo 650 del codice penale e comporta altresì la revoca dei
benefici di cui al comma 12 ed il pagamento di una somma di lire centomila
per ogni giorno di ritardo da versarsi al Fondo di cui all’articolo 9.
12. Ogni accertamento di atti, patti
o comportamenti discriminatori ai sensi dei commi 1 e 2, posti in essere
da soggetti ai quali siano stati accordati benefici ai sensi delle vigenti
leggi dello Stato, ovvero che abbiano stipulato contratti di appalto
attinenti all'esecuzione di opere pubbliche, di servizi o forniture, viene
comunicato immediatamente dalla direzione provinciale del lavoro
territorialmente competente ai Ministri nelle cui amministrazioni sia
stata disposta la concessione del beneficio o dell'appalto. Questi
adottano le opportune determinazioni, ivi compresa, se necessario, la
revoca del beneficio e, nei casi più gravi o nel caso di recidiva,
possono decidere l'esclusione del responsabile per un periodo di tempo
fino a due anni da qualsiasi ulteriore concessione di agevolazioni
finanziarie o creditizie ovvero da qualsiasi appalto. Tale disposizione si
applica anche quando si tratti di agevolazioni finanziarie o creditizie
ovvero di appalti concessi da enti pubblici, ai quali la direzione
provinciale del lavoro comunica direttamente la discriminazione accertata
per l'adozione delle sanzioni previste. Le disposizioni del presente comma
non si applicano nel caso sia raggiunta una conciliazione ai sensi dei
commi 4 e 7 .
13. Ferma restando l'azione
ordinaria, le disposizioni dell’articolo 15 della legge 9 dicembre 1977,
n. 903, si applicano in tutti i casi di azione individuale in giudizio
promossa dalla persona che vi abbia interesse o su sua delega da
un’organizzazione sindacale o dalla consigliera o dal consigliere
provinciale o regionale di parità.
14. Qualora venga presentato un
ricorso in via di urgenza ai sensi del comma 10 o ai sensi dell’articolo
15 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, come modificato dal comma 13, non
trova applicazione l’articolo 410 del codice di procedura civile.".
Art. 9
(Fondo per l'attività delle
consigliere e dei consiglieri di parità)
1. E’ istituito il Fondo nazionale
per le attività delle consigliere e dei consiglieri di parità,
alimentato dalle risorse di cui all’articolo 47, comma 1, lettera d),
della legge 17 maggio 1999, n. 144. Il Fondo è destinato a finanziare le
spese relative alle attività della consigliera o del consigliere
nazionale di parità e delle consigliere o dei consiglieri regionali e
provinciali di parità, ai compensi degli esperti eventualmente nominati
ai sensi dell’articolo 4, comma 4, nonché le spese relative alle azioni
in giudizio promosse o sostenute ai sensi dell'articolo 4 della legge 10
aprile 1991, n. 125, come sostituito dal presente decreto. E’ altresì
destinato a finanziare le spese relative al pagamento di compensi per
indennità, rimborsi e remunerazione dei permessi spettanti alle
consigliere ed ai consiglieri di parità, nonché quelle per il
funzionamento e le attività della rete di cui all’articolo 4 e per gli
eventuali oneri derivanti dalle convenzioni di cui all’articolo 5, comma
3, diversi da quelli relativi al personale. Le regioni e le provincie
possono integrare le risorse provenienti dal Fondo con risorse proprie.
2. Con decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro per le pari
opportunità, sentita la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, le risorse del Fondo vengono
annualmente ripartite tra le diverse destinazioni, sulla base dei seguenti
criteri:
a) una quota pari al 30% è
riservata all'Ufficio del Consigliere nazionale di parità ed è destinata
a finanziare, oltre alle spese relative alle attività ed ai compensi
dello stesso, le spese relative al funzionamento ed ai programmi di
attività della rete delle consigliere e dei consiglieri di parità di cui
all’articolo 4;
b) la restante quota del 70% è
destinata alle Regioni e viene suddivisa tra le stesse sulla base di una
proposta di riparto elaborata dalla Commissione interministeriale di cui
al comma 4.
3. La ripartizione delle risorse
deve comunque essere effettuata in base a parametri oggettivi, che tengono
conto del numero dei consiglieri provinciali e di indicatori che
considerano i differenziali demografici ed occupazionali, di genere e
territoriali, nonché in base alla capacità di spesa dimostrata negli
esercizi finanziari precedenti.
4. Presso il Ministero del lavoro e
della previdenza sociale è istituita la Commissione interministeriale per
la gestione del Fondo di cui al comma 1. La Commissione è composta dalla
Consigliera o dal Consigliere nazionale di parità o da un delegato scelto
all’interno della rete di cui all’articolo 4, dal vicepresidente del
Comitato nazionale di cui all’articolo 5 della legge 10 aprile 1991, n.
125, da un rappresentante della Direzione generale del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale preposta all’amministrazione del Fondo
per l'occupazione, da tre rappresentanti del Dipartimento per le pari
opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri, da un
rappresentante del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, da un rappresentante del Dipartimento della
funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché da
tre rappresentanti della Conferenza Unificata di cui all’articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Essa provvede alla proposta di
riparto tra le regioni della quota di risorse del Fondo ad esse assegnata,
nonché all’approvazione dei progetti e dei programmi della rete di cui
all'articolo 4. L’attività della Commissione non comporta oneri
aggiuntivi a carico della finanza pubblica.
5. Per la gestione del Fondo di cui
al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, le norme che disciplinano
il Fondo per l'occupazione.
Art. 10
(Disposizioni finali)
1. Con decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, emanato entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, di concerto con i Ministri del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per le pari
opportunità, in base alle indicazioni del Comitato di cui all’articolo
5 della legge 10 aprile 1991, n. 125, sono stabilite le modalità di
presentazione delle richieste di cui all’articolo 2, comma 1, della
citata legge n. 125 del 1991, le procedure di valutazione e di verifica e
quelle di erogazione, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 123. Con lo stesso decreto sono stabiliti i requisiti di
onorabilità che i soggetti richiedenti devono possedere. La mancata
attuazione del progetto comporta la decadenza dal beneficio e la
restituzione delle somme eventualmente già riscosse. In caso di
attuazione parziale, la decadenza opera limitatamente alla parte non
attuata, la cui valutazione è effettuata in base ai criteri determinati
dal decreto di cui al presente comma.
2. In sede di prima applicazione del
presente decreto, i rapporti di cui agli articoli 3, comma 5, e 4, comma
5, sono presentati, rispettivamente, entro il 31 dicembre 2001 e il 31
marzo 2002.
3. Sono abrogati: gli articoli 2,
commi 3 e 6, e 8, della legge 10 aprile 1991, n. 125, e l’articolo
18 della legge 7 dicembre 1977, n. 903.
4. Le regioni a statuto speciale e
le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria
legislazione ai principi desumibili dal presente decreto con le modalità
previste dai rispettivi statuti. Fino all’emanazione delle leggi
regionali, le disposizioni del presente decreto trovano piena e immediata
applicazione nelle regioni a statuto speciale. Per le province autonome di
Trento e di Bolzano resta fermo l’articolo 2 del decreto legislativo 16
marzo 1992, n. 266.