Unione Italiana Lavoratori della Chimica dell'Energia e del Manifatturiero 

DECRETO 17 luglio 1996.

Indicazione alle aziende in ordine alla redazione del rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile.

 

IL MINISTRO DEL LAVORO

E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

 

Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125, concernente azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro;

Visto l’art. 9 della legge medesima che prevede per le aziende pubbliche e private con oltre cento dipendenti la redazione periodica di un rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile;

Visto, in particolare, il terzo comma del predetto articolo che demanda al Ministro del lavoro e della previdenza sociale di definire le indicazioni per la redazione del rapporto;

Visti i propri decreti 8 luglio 1991 e 19 aprile 1994 con i quali sono stati fissati modalità e tempi di redazione, rispettivamente, del rapporto annuale relativo all’anno 1991 e del successivo rapporto biennale relativo agli anni 1992-1993:

Visto il proprio decreto 28 novembre 1994 con il quale è stato differito il termine per la presentazione del rapporto relativo al biennio 1992-1993 al fine di modificare modalità e termini per la presentazione del suddetto rapporto e dei successivi rapporti biennali;

Ravvisata l’esigenza di provvedere all’emanazione del decreto recante modifiche alle modalità ed ai termini attualmente in vigore;

 

Decreta:

Art. 1.

 

  1. Le aziende pubbliche e private, che occupano oltre cento dipendenti, sono tenute a redigere il rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile di cui all’art. 9 della legge 10 aprile 1991, n. 125, per il biennio 1992-1993 e per i bienni successivi, in conformità alle indicazioni definite nelle tabelle allegate, numerate da 1 a 8.
  2. Il rapporto deve essere riferito al complesso delle unità produttive e delle dipendenze nonché per ciascuna unità produttiva con più di cento dipendenti.

 

Art. 2

 

  1. Il rapporto relativo al biennio 1992-1993 deve esser trasmesso entro il 30 novembre 1996.
  2. Il rapporto relativo al biennio 1994-1995 deve esser trasmesso entro il 30 aprile 1997.
  3. Per i bienni successivi, i rapporti devono essere trasmessi entro il 30 aprile dell’anno successivo alla scadenza di ciascun biennio.

 

Art. 3

  1. Restano validi i rapporti relativi al biennio 1992-1993 redatti secondo le modalità di cui al decreto ministeriale 8 luglio 1991 e trasmessi entro il 30 novembre 1994.

 

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

 

Roma, 17 luglio 1996

Il Ministro: Treu

Allegati (n. 8 Tabelle e codici dei principali contratti)
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