DECRETO 17 luglio 1996.
Indicazione alle
aziende in ordine alla redazione del rapporto periodico sulla situazione
del personale maschile e femminile.
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA
SOCIALE
Vista la legge 10 aprile
1991, n. 125, concernente azioni positive per la realizzazione della parità
uomo-donna nel lavoro;
Visto l’art. 9 della legge
medesima che prevede per le aziende pubbliche e private con oltre cento
dipendenti la redazione periodica di un rapporto sulla situazione del
personale maschile e femminile;
Visto, in particolare, il
terzo comma del predetto articolo che demanda al Ministro del lavoro e
della previdenza sociale di definire le indicazioni per la redazione del
rapporto;
Visti i propri decreti 8
luglio 1991 e 19 aprile 1994 con i quali sono stati fissati modalità e
tempi di redazione, rispettivamente, del rapporto annuale relativo
all’anno 1991 e del successivo rapporto biennale relativo agli anni
1992-1993:
Visto il proprio decreto 28
novembre 1994 con il quale è stato differito il termine per la
presentazione del rapporto relativo al biennio 1992-1993 al fine di
modificare modalità e termini per la presentazione del suddetto rapporto
e dei successivi rapporti biennali;
Ravvisata l’esigenza di
provvedere all’emanazione del decreto recante modifiche alle modalità
ed ai termini attualmente in vigore;
Decreta:
Art. 1.
- Le aziende pubbliche e private, che
occupano oltre cento dipendenti, sono tenute a redigere il rapporto
sulla situazione del personale maschile e femminile di cui all’art.
9 della legge 10 aprile 1991, n. 125, per il biennio 1992-1993 e per i
bienni successivi, in conformità alle indicazioni definite nelle
tabelle allegate, numerate da 1 a 8.
- Il rapporto deve essere riferito al
complesso delle unità produttive e delle dipendenze nonché per
ciascuna unità produttiva con più di cento dipendenti.
Art. 2
- Il rapporto relativo al biennio 1992-1993
deve esser trasmesso entro il 30 novembre 1996.
- Il rapporto relativo al biennio 1994-1995
deve esser trasmesso entro il 30 aprile 1997.
- Per i bienni successivi, i rapporti devono
essere trasmessi entro il 30 aprile dell’anno successivo alla
scadenza di ciascun biennio.
Art. 3
- Restano validi i rapporti relativi al
biennio 1992-1993 redatti secondo le modalità di cui al decreto
ministeriale 8 luglio 1991 e trasmessi entro il 30 novembre 1994.
Il presente decreto sarà
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Roma, 17 luglio 1996
Il Ministro: Treu
Allegati
(n. 8 Tabelle e codici dei principali contratti)
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