LEGGE 20 maggio 1970,
n. 300
(Statuto dei lavoratori)
Norme sulla tutela della libertà e dignità del lavoratori, della libertà
sindacale e dell'attività sindacale nel luoghi di lavoro e norme sul
collocamento.
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ART. 18.
- Reintegrazione nel posto di lavoro.
Ferma restando l'esperibilità delle procedure
previste dall'art. 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, il giudice, con la
sentenza con cui dichiara inefficace il licenziamento ai sensi dell'art. 2 della
legge predetta o annulla il licenziamento intimato senza giusta causa o
giustificato motivo ovvero ne dichiara la nullità a norma della legge stessa,
ordina al datore di lavoro di reintegrare il lavoratore nel posto di lavoro.
Il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno subito per il licenziamento
di cui sia stata accertata la inefficacia o l'invalidità a norma del comma
precedente.
In ogni caso, la misura del risarcimento non potrà essere inferiore a cinque
mensilità di retribuzione, determinata secondo i criteri di cui all'art. 2121
del codice civile.
Il datore di lavoro che non ottempera alla sentenza di cui al comma precedente è
tenuto inoltre a corrispondere al lavoratore le retribuzioni dovutegli in virtù
del rapporto di lavoro dalla data della sentenza stessa fino a quella della
reintegrazione.
Se il lavoratore entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito del datore di
lavoro non abbia ripreso servizio, il rapporto si intende risolto.
La sentenza pronunciata nel giudizio di cui al primo comma è provvisoriamente
esecutiva.
Nell'ipotesi di licenziamento dei lavoratori di cui all'art. 22, su istanza
congiunta del lavoratore e del sindacato cui questi aderisce o conferisca
mandato, il giudice, in ogni stato e grado del giudizio di merito, può disporre
con ordinanza, quando ritenga irrilevanti o insufficienti gli elementi di prova
forniti dal datore di lavoro, la reintegrazione del lavoratore nel posto di
lavoro.
L'ordinanza di cui al comma precedente può essere impugnata con reclamo
immediato al giudice medesimo che l'ha pronunciata.
Si applicano le disposizioni dell'art. 178, terzo, quarto, quinto e sesto comma
del codice di procedura civile.
L'ordinanza può essere revocata con la sentenza che decide la causa.
Nell'ipotesi di licenziamento dei lavoratori di cui all'art. 22, il datore di
lavoro che non ottempera alla sentenza di cui al primo camma ovvero
all'ordinanza di cui al quarto comma, non impugnata o confermata dal giudice che
l'ha pronunciata, è tenuto anche, per ogni giorno di ritardo, al pagamento a
favore del Fondo adeguamento pensioni di una somma pari all'importo della
retribuzione dovuta al lavoratore.