Unione Italiana Lavoratori della Chimica dell'Energia e del Manifatturiero 

Legge 23 agosto 2004, n. 243

"Norme in materia pensionistica e deleghe al Governo nel settore della previdenza pubblica, per il sostegno alla previdenza complementare e all'occupazione stabile e per il riordino degli enti di previdenza e assistenza obbligatoria"


 

Elenco delle deleghe e dei decreti legislativi emanati


 

Disposizioni della legge Deleghe Decreti legislativi emanati
art. 1, co. 1 il Governo è delegato ad adottare, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, (entro il 6 ottobre 2005) uno o più D.Lgs. per:
a) liberalizzare l'età pensionabile;
b) eliminare progressivamente il divieto di cumulo tra pensioni e redditi da lavoro;
c) sostenere e favorire lo sviluppo di forme pensionistiche complementari;
d) rivedere il principio della totalizzazione dei periodi assicurativi estendendone l'operatività anche alle ipotesi in cui si raggiungano i requisiti minimi per il diritto alla pensione in uno dei fondi presso cui sono accreditati i contributi
 
art. 1, co. 10 il Governo è delegato ad adottare, entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della legge (entro il 6 aprile 2006), uno o più D.Lgs. per estendere l'obiettivo dell'elevazione dell'età di accesso alla pensione anche ai regimi pensionistici armonizzati o per cui siano comunque previsti requisiti diversi da quelli vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria  
art. 1, co. 11 il Governo è delegato ad adottare, entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della legge (entro il 6 aprile 2006), uno o più D.Lgs. per definire soluzioni alternative sull'elevazione dell'età media di accesso al pensionamento, rispetto a quelle indicate ai commi 6 e 7 dell'art. 1 della legge  
art. 1, co.  31 il Governo è delegato ad adottare, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge (entro il 6 ottobre 2005), uno o più D.Lgs. per il riordino degli enti pubblici di previdenza e assistenza obbligatoria  
art. 1, co.  49 disposizioni correttive e integrative dei D.Lgs. di cui ai co. 1, 10, 11 e 31 dell'art. 1 della legge possono essere adottate entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore dei D.Lgs. medesimi  
art. 1, co.  50 il Governo è delegato ad adottare, entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della legge (entro il 6 aprile 2006), un D.Lgs. recante un testo unico delle disposizioni legislative in materia previdenziale  
art. 1, co.  52 entro 1 anno dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. di cui al comma 50, il Governo può adottare disposizioni correttive e integrative  

 

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