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Legge 23 agosto 2004,
n. 243
"Norme in materia pensionistica e deleghe al Governo nel
settore della previdenza pubblica, per il sostegno alla previdenza complementare
e all'occupazione stabile e per il riordino degli enti di previdenza e
assistenza obbligatoria"

Elenco delle deleghe e dei decreti legislativi emanati
| Disposizioni della legge |
Deleghe |
Decreti legislativi emanati |
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art. 1, co. 1 |
il Governo è delegato ad adottare,
entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, (entro il
6 ottobre 2005) uno o più D.Lgs. per:
a) liberalizzare l'età pensionabile;
b) eliminare progressivamente il divieto di cumulo tra pensioni e redditi da
lavoro;
c) sostenere e favorire lo sviluppo di forme pensionistiche complementari;
d) rivedere il principio della totalizzazione dei periodi assicurativi
estendendone l'operatività anche alle ipotesi in cui si raggiungano i
requisiti minimi per il diritto alla pensione in uno dei fondi presso cui
sono accreditati i contributi |
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art. 1, co. 10 |
il Governo è delegato ad adottare,
entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della legge (entro il 6
aprile 2006), uno o più D.Lgs. per estendere l'obiettivo dell'elevazione
dell'età di accesso alla pensione anche ai regimi pensionistici armonizzati
o per cui siano comunque previsti requisiti diversi da quelli vigenti
nell'assicurazione generale obbligatoria |
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art. 1, co. 11 |
il Governo è delegato ad adottare,
entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della legge (entro il 6
aprile 2006), uno o più D.Lgs. per definire soluzioni alternative
sull'elevazione dell'età media di accesso al pensionamento, rispetto a
quelle indicate ai commi 6 e 7 dell'art. 1 della legge |
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art. 1, co. 31 |
il Governo è delegato ad adottare,
entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge (entro il 6
ottobre 2005), uno o più D.Lgs. per il riordino degli enti pubblici di
previdenza e assistenza obbligatoria |
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art. 1, co. 49 |
disposizioni correttive e integrative
dei D.Lgs. di cui ai co. 1, 10, 11 e 31 dell'art. 1 della legge possono
essere adottate entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore dei D.Lgs.
medesimi |
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art. 1, co. 50 |
il Governo è delegato ad adottare,
entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della legge (entro il 6
aprile 2006), un D.Lgs. recante un testo unico delle disposizioni
legislative in materia previdenziale |
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art. 1, co. 52 |
entro 1 anno dalla data di entrata in
vigore del D.Lgs. di cui al comma 50, il Governo può adottare
disposizioni correttive e integrative |
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